CHE COS'E'

Ogni azienda deve garantire ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sano e il più possibile esente da rischi. Perciò è necessario effettuare accertamenti e visite stabiliti dalle normative vigenti L’art. n°18 del D.Lgs. n°81/08 comma 1, (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

SERVIZI

Lo Studio Scafuro offre diversi servizi, in base  alle specifiche esigenze di tutela della singola azienda, utili ad assolvere agli obblighi annessi al controllo sanitario dei lavoratori, consentendo quindi di definire uno specifico protocollo sanitario in relazione ai rischi effettivi del particolare contesto produttivo aziendale e svolgere, pertanto, tutte le attività annesse.

 Servizi erogati nell’ambito della sorveglianza sanitaria:

  • Nomina del Medico Competente
  • Visite preventive in fase preassuntiva
  • Visite periodiche
  • Visite a richiesta del lavoratore
  • Esami clinici necessari in funzione dell’attività svolta dal lavoratore e dei rischi correlati alla stessa.
  • Rilascio del giudizio di idoneità;
  • Predisposizione di Relazione sanitaria

Lo Studio Scafurograzie all’Ufficio Programmazione , gestisce direttamente le scadenze delle visite periodiche previste dalle normative vigenti. la Memoria Sanitaria Personale di ogni paziente, conservata negli archivi, consente di monitorare, visita dopo visita, l’andamento dello stato di salute di ciascun dipendente, per una prevenzione e diagnosi più accurate.

Sanzioni riguardanti la medicina del lavoro

Nomina del medico competente

Art.18, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica

Art.18, comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Obbligo di informare il Medico Competente delle cessazioni dei rapporti di lavoro.

Art. 18, comma 1 g)-bis Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

Obbligo di vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla mansione specifica senza aver ricevuti il certificato di idoneità del Medico Competente.

Art. 18, comma 1 bb) Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro

Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di movimentazione manuale dei carichi alla sorveglianza sanitaria.

Art.168, comma 2 d) Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza siano conformi alla legge.

Art. 64, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro